Voluntary disclosure per frontalieri ed ex non residenti
Italia: una nuova collaborazione volontaria per frontalieri ed ex non residenti
ale procedura, rispetto alle due edizioni precedenti, si caratterizza, da un lato, per la forfettizzazione delle modalità di determinazione di imposte, sanzioni ed interessi; dall'altro, per i limiti più stringenti, di natura soggettiva ed oggettiva, ai quali è assoggettata.
La nuova procedura risulta attivabile esclusivamente dalle seguenti categorie di contribuenti:
1. soggetti fiscalmente residenti in Italia che "in precedenza", alternativamente:
- sono stati residenti all'estero e si erano regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE); o
- hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi;
2. gli eredi dei soggetti di cui al punto 1.
Ambito oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, possono essere regolarizzate con la procedura in discorso esclusivamente le attività finanziarie:
1. depositate su conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero;
2. derivanti da:
- redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero;
- redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero
- vendita di beni immobili detenuti nello stato estero ove il soggetto prestava la propria attività lavorativa in via continuativa.
Sono altresì escluse dalla regolarizzazione le attività che siano state già oggetto delle due precedenti edizioni della voluntary disclosure.
Modalità di calcolo e di versamento
Dal punto di vista operativo, la procedura consente di sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (c.d. quadro RW) connessi alle attività sopra illustrate, nonché quelle relative alle imposte sui redditi prodotti dalle stesse. La regolarizzazione avviene mediante il versamento di un importo forfettario pari al 3% del valore delle attività al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
L'istanza di regolarizzazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 luglio 2018. Il relativo versamento dovrà essere effettuato, invece, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018, oppure in tre rate mensili di pari importo, la prima delle quali da versare entro la medesima data.
Disposizioni penali e prolungamento dei termini di accertamento
Nell'ambito della procedura in discorso non è stata prevista, diversamente dai precedenti provvedimenti, alcuna copertura relativa ad eventuali delitti di natura penale-tributaria. Inoltre, con riferimento alle attività oggetto di regolarizzazione, la legge prevede il prolungamento dei termini di accertamento in scadenza al 1° gennaio 2018 sino al 30 giugno 2020.