Registrazione della durata del lavoro
La Legge federale svizzera sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (Legge sul lavoro) si applica a tutte le aziende pubbliche e private, eccezione fatta per (1) le amministrazioni federali, cantonali e comunali; le aziende di trasporti pubblici; le aziende del- la navigazione marittima sotto bandiera svizzera; le aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all’utilizzazione dei prodotti dell’azienda principale; i centri locali di raccolta del latte e le aziende connesse che lavorano il latte; le aziende prevalente- mente adibite alla produzione di piante; le aziende di pesca; le economie domestiche private; e (2) gli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese e altre comunità religiose; il personale, domici- liato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali; gli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo; i quadri, gli scienzati e gli artisti indipendenti; i docenti delle scuole private, i docenti e gli assistenti di università o istituti simili; i lavoratori a domicilio; i commessi viaggiatori; e i battellieri del Reno. Si presume che la Legge sul lavoro sia applicabile a circa 2,6 milioni di lavoratori in circa 240.000 aziende. (...)