La “giusta causa” nella revoca degli amministratori di società di capitali

Ai sensi dell’art. 2383 del codice civile, terzo comma, nelle società per azioni l’assemblea dei soci – organo societario competente alla nomina degli amministratori – può revocare gli amministratori in qualunque momento, salvo il diritto di questi ultimi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza “giusta causa”.