Il recupero di crediti in Svizzera 3a parte
La procedura ordinaria di fallimento.
Dopo aver ottenuto la domanda di continuazione del creditore (cf. 2a parte), l’ufficio d’esecuzione competente (di seguito denominato ‘Ufficio’) determina – a seconda del tipo di debitore in questione – se continuare l’esecuzione del credito tramite procedura ordinaria di fallimento o tramite pignoramento.
Nel caso di applicabilità della procedura ordinaria di fallimento, l’Ufficio rilascia e consegna al debitore la cosiddetta comminatoria di fallimento. Sostanzialmente si tratta dell’avviso ufficiale che il creditore potrà richiedere il fallimento del debitore presso il giudice fallimentare, qualora il debito non venisse saldato entro 20 giorni. (...)