Il recupero di crediti in Svizzera 2a parte
Il creditore in possesso di un titolo d’esecuzione idoneo (cf. 1a parte) può richiedere la continuazione della procedura d’esecuzione.
A tal fine, il creditore deve presentare domanda di continuazione presso l’ufficio d’esecuzione competente (di seguito denominato ‘Ufficio’). I creditori possono avvalersi di formulari predisposti sul sito web dell’Ufficio.
A questo punto, a seconda del “tipo” di debitore, l’Ufficio decide se continuare l’esecuzione in via di procedura ordinaria di fallimento (cf. 3a parte) o in via di pignoramento. Per i crediti garantiti da pegno, invece, l’esecuzione proseguirà direttamente in via di realizzazione del pegno. (...)