Collegio sindacale e revisore dei conti nel diritto italiano
Il diritto svizzero conosce soltanto il revisore dei conti (cosiddetto “ufficio di revisione”), che può essere una persona fisica o una persona giuridica con particolari qualifiche che fa la revisione della contabilità (vedasi l’Angolo Legale in: La Rivista n. 1, 2 e 12 del 2007). Per contro, il diritto italiano conosce il collegio sindacale all’interno della società ed il revisore dei conti all’esterno della stessa. Il collegio sindacale può fare il controllo sulla contabilità e sulla gestione, mentre il revisore dei conti può fare soltanto il controllo sulla contabilità. (...)